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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il numero dei funzionari ferroviari facenti parte del Consiglio di
amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di
cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 1 del decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 598, e' elevato a quattro, di cui uno
puo' essere scelto anche tra, funzionali di qualifica interiore a
quella di direttore centrale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 maggio 1961
GRONCHI
FANFANI SPATARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA