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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n.
1137, e successive modificazioni, sono effettuate nell'anno 1961 due
promozioni al grado di generale di divisione dei carabinieri in
servizio permanente effettivo: la prima sotto la data del 1 gennaio
1961, la seconda sotto la data del 10 luglio 1961.
Per l'iscrizione dei generali di brigata dei carabinieri in
servizio permanente effettivo nel quadro di avanzamento a generale di
divisione per l'anno 1960 si osservano le disposizioni degli articoli
30 e 60 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
Le eccedenze che per effetto delle norme di cui ai precedenti commi
si formeranno nell'organico del grado di generale di divisione
dell'Arma saranno riassorbite: la prima mediante il collocamento in
soprannumero all'organico di un generale di divisione dell'Arma
stessa sotto la data del 31 dicembre 1961 con le norme del primo e
del secondo comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n.
1137; l'altra con la prima vacanza che si formera' nell'anno 1962 nel
grado di generale di divisione dell'Arma.