Legge Ordinaria n. 416 del 09/05/1961 (Pubblicata nella G.U. del 30 maggio 1961 n. 132)
Deroga temporanea alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In deroga alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n.
1137,  e successive modificazioni, sono effettuate nell'anno 1961 due
promozioni  al  grado  di  generale  di  divisione dei carabinieri in
servizio  permanente  effettivo: la prima sotto la data del 1 gennaio
1961, la seconda sotto la data del 10 luglio 1961.
  Per  l'iscrizione  dei  generali  di  brigata  dei  carabinieri  in
servizio permanente effettivo nel quadro di avanzamento a generale di
divisione per l'anno 1960 si osservano le disposizioni degli articoli
30 e 60 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
  Le eccedenze che per effetto delle norme di cui ai precedenti commi
si  formeranno  nell'organico  del  grado  di  generale  di divisione
dell'Arma  saranno  riassorbite: la prima mediante il collocamento in
soprannumero  all'organico  di  un  generale  di  divisione dell'Arma
stessa  sotto  la  data del 31 dicembre 1961 con le norme del primo e
del  secondo  comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n.
1137; l'altra con la prima vacanza che si formera' nell'anno 1962 nel
grado di generale di divisione dell'Arma.
 

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