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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La misura dell'indennita' annua lorda attribuita agli aiutanti di
battaglia, dall'articolo 1 della legge 11 giugno 1959, n: 353, e'
elevata a lire 70.000.