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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53,
concernente l'esodo volontario degli impiegati civili
dell'Amministrazione dello Stato sono estensibili, mediante
deliberazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge stessa, al
personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura per il
periodo di un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della, presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 maggio 1961
GRONCHI
FANFANI - COLOMBO -
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA