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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assistenza stabilita dalle leggi vigenti in favore dei mutilati
ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare e civile, e'
affidata all'Opera nazionale invalidi di guerra, di cui al regio
decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5
maggio 1949, n. 178, in quale la esercitera' con le stesse modalita'
e le stesse forme stabilite per i mutilati ed invalidi di guerra.