Legge Ordinaria n. 423 del 05/05/1961 (Pubblicata nella G.U. del 31 maggio 1961 n. 133)
Assunzione diretta da parte dell'Opera nazionale invalidi di guerra del servizio di assistenza a favore dei mutilati ed invalidi per servizio.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assistenza  stabilita  dalle leggi vigenti in favore dei mutilati
ed  invalidi  per  causa di servizio ordinario, militare e civile, e'
affidata  all'Opera  nazionale  invalidi  di  guerra, di cui al regio
decreto-legge  18  agosto  1942,  n.  1175,  convertito nella legge 5
maggio  1949, n. 178, in quale la esercitera' con le stesse modalita'
e le stesse forme stabilite per i mutilati ed invalidi di guerra.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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