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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternita'
e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire un miliardo.
L'onere derivante dall'applicazione della, presente legge sara'
fronteggiato con una corrispondente quota delle disponibilita' nette
ricavate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per
l'esercizio 1959-60.