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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA -
la seguente legge:
Articolo unico.
Il limite delle aperture di credito, di cui all'articolo 56 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,
e' elevato a lire 50 milioni per il pagamento dei contributi nelle
spese di acquisto di sementi elette e per gli acquisti di sementi da
distribuire gratuitamente a norma degli articoli 2 e 3 della legge 10
dicembre 1958, n. 1094, nonche' per l'erogazione dei contributi e per
il pagamento delle spese di cui all'articolo 1, lettere a), b), c),
d), e) ed f) della legge 27 novembre 1956, n. 1367, relativa al
potenziamento, al miglioramento e al risanamento del patrimonio
zootecnico.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 maggio 1961
GRONCHI
FANFANI - RUMOR -
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA