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la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
il secondo comma dell'articolo 132 del testo unico delle
disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata
e le tramvie a trazione meccanica, approvato con regio decreto 9
maggio 1912, n. 1447, e gia' modificato con i regi decreti 26
novembre 1925, n. 2337, e 18 ottobre 1964, n. 1868, con il decreto
legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 427, e con la legge 20
febbraio 1950, n. 101, e' sostituito dalla seguente disposizione:
"Lo stesso obbligo avranno per i pacchi postali, mediante il
corrispettivo di lire 21 per i pacchi di peso fino a 10 chilogrammi;
di lire 24 per i pacchi di peso superiore a 10 chilogrammi fino a
chilogrammi 15; di lire 28 per i pacchi di peso superiore a
chilogrammi 15 fino a chilogrammi 20, senza pregiudizio delle
speciali convenzioni esistenti con l'Amministrazione delle poste".