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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' approvato l'annesso testo, allegato A concernente "Norme per
prevenire gli abbordi in mare", applicabile indistintamente alle navi
della marina mercantile e della marina militare, nonche' agli
idrovolanti civili e militari.
E' abrogato il testo delle "Disposizioni per prevenire gli abbordi
in mare" approvato con la legge 31 marzo 1954, n. 107.