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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' della legge
E' autorizzata l'attuazione di un piano di interventi statali per
lo sviluppo economico-sociale dell'agricoltura, da realizzare
promuovendo la formazione ed il consolidamento di imprese efficienti
e razionalmente organizzate, in specie di quelle a carattere
familiare, l'incremento della produttivita' e della occupazione, il
miglioramento delle condizioni di vita e la elevazione dei redditi di
lavoro delle popolazioni rurali, l'adeguamento della produzione
agricola alle richieste dei mercati interni ed internazionali, anche
mediante riconversioni culturali, la stabilita' dei prezzi dei
prodotti agricoli.
Il suddetto piano di interventi statali, per il complessivo importo
di lire 550 miliardi, in aggiunta agli stanziamenti previsti da leggi
speciali, sara' attuato nel quinquennio dall'esercizio finanziario
1960-61 all'esercizio 1964-65, secondo le modalita' e nei limiti di
autorizzazione di spesa di cui agli articoli successivi.