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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 1942, n.
128, e' sostituito dal seguente:
"Un impiegato dell'Amministrazione postelegrafonica con qualifica
non superiore a quella di consigliere di 1ยช classe, o di segretario
capo o equiparata, assumera' le funzioni di segretario".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 maggio 1961
GRONCHI
FANFANI - SPALLINO -
TAVIANI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA