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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Istituto bancario San Paolo di Torino, Istituto di credito di
diritto pubblico con sede in Torino, in atto facoltizzato ad
esercitare il credito fondiario nelle province in cui ha proprie
dipendenze, e' autorizzato a compiere nelle, province stesse, per
mezzo della propria Sezione "Credito fondiario", le operazioni di
credito agrario di miglioramento previste dall'articolo 3 del regio
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5
luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed interazioni, con
le modalita' e alle condizioni dettate dallo stesso regio
decreto-legge e dal relativo regolamento approvato con decreto
ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni.