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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per le maggiori spese derivanti dalla determinazione del canone di
fitto dei locali risultati dalla sopraelevazione del palazzo di
giustizia di Catanzaro nonche' dalla manutenzione degli stessi, il
contributo di lire 6.600.000, corrisposto dallo Stato al suddetto
Comune in base alla tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n.
392 e modificata dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703,
e' aumentato a lire 10.700.000.