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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai dipendenti delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio in
base ai regi decreti 28 gennaio 1923, numeri 143 e 153, ai quali,
all'atto dell'esonero erano valutabili 10 anni di servizio utile a
pensione in forza delle disposizioni vigenti al momento dell'esonero
stesso, spetta, a loro domanda, che dovra' pervenire agli uffici
dell'Amministrazione ferroviaria entro il termine perentorio di 120
giorni dalla entrata, in vigore della presente legge, il trattamento
di pensione previsto dal testo unico approvato con regio decreto 22
aprile 1909, n. 229 e relative norme di applicazione, o dal regio
decreto 2 ottobre 1923, n. 2529, e loro successive modificazioni.