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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono attribuiti al Ministero dell'interno:
a) i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e, in
genere, i servizi tecnici per la tutela della incolumita' delle
persone e la preservazione dei beni, anche dai pericoli, derivanti
dall'impiego dell'energia nucleare;
b) il servizio antincendi nei porti, di cui alla legge 13 maggio
1940, n. 690;
c) i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle
unita' preposte alla protezione della popolazione civile, sia in caso
di calamita', sia in caso di eventi bellici.
Il Ministero dell'interno concorre, inoltre, a mezzo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, alla preparazione di unita'
antincendi per le Forze armate.