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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Entro dieci giorni dal termine di ciascuna sessione di esami, i
direttori didattici sono tenuti a rilasciare agli alunni che
conseguono la licenza elementare la pagella scolastica con
l'attestazione favorevole degli esami finali, che e' titolo valido
anche per l'ammissione alla scuola media.
A partire dal 1 luglio 1961 le domande di iscrizione alle scuole
secondarie di primo grado, corredate della pagella di cui al comma
precedente, devono essere presentate entro il 25 luglio, per i
licenziati nella sessione estiva, e entro il 25 settembre, per i
licenziati nella sessione autunnale; gli altri documenti, occorrenti
in base alle norme vigenti, possono anche essere presentati
successivamente ma non oltre il 30 settembre.
In casi eccezionali e di comprovata necessita', i capi di Istituto
possono accogliere le domande di iscrizione anche fuori dei termini
indicati nel comma precedente.