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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello
Stato, costituita con la legge 19 giugno 1913, n. 641, e' autorizzata
ad istituire e gestire case di riposo per pensionati delle Ferrovie
dello Stato nonche' per vedove di agenti morti in servizio o in
quiescenza provviste di pensione di riversibilita'.