Legge Ordinaria n. 508 del 02/06/1961 (Pubblicata nella G.U. del 27 giugno 1961 n. 157)
Assistenza ai pensionati delle Ferrovie dello Stato mediante l'accoglimento in case di riposo gestite dall'Opera di previdenza delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Opera  di  previdenza a favore del personale delle ferrovie dello
Stato, costituita con la legge 19 giugno 1913, n. 641, e' autorizzata
ad  istituire  e gestire case di riposo per pensionati delle Ferrovie
dello  Stato  nonche'  per  vedove  di  agenti morti in servizio o in
quiescenza provviste di pensione di riversibilita'.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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