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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nell'articolo 8 della legge 12 aprile 1943, n. 455, come modificato
dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1956, n. 648, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal
seguente:
"La prima revisione puo' aver luogo solo dopo che sia trascorso un
anno dalla data della manifestazione della malattia e dopo almeno sei
mesi da quella della costituzione della rendita. Ciascuna delle
successive revisioni non puo' aver luogo a distanza inferiore ad un
anno dalla precedente".