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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli ultimi due commi dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n.
635, sono sostituiti dai seguenti:
"Sono riconosciute di diritto localita' economicamente depresse,
senza la deliberazione prevista dal comma precedente, i territori
classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991, o
interclusi tra questi, nonche' quelli compresi nei comprensori di
bonifica montana riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge
citata, situati in Comuni con popolazione non superiore ai 20.000
abitanti. In tali territori la esenzione prevista dal primo comma si
applica altresi' alle nuove imprese alberghiere ed alle nuove imprese
esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque
denominati.
Agli effetti del presente articolo si intendono piccole industrie
quelle che impiegano normalmente non oltre 100 operai. Nei territori
montani, di cui ai precedente comma, tale limite e' elevato a 500
operai".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 giugno 1961
GRONCHI
FANFANI - RUMOR -
TRABUCCHI - TAVIANI
- PELLA - COLOMBO -
FOLCHI - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA