Legge Ordinaria n. 527 del 13/06/1961 (Pubblicata nella G.U. del 7 luglio 1961 n. 166)
Modifica dell'art. 1 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 273, concernente la proroga dei contratti agrari.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  La lettera b) dell'articolo 1  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n.  273,  e'  modificata  come
appresso: 
  "se il concedente voglia compiere nel fondo radicali  ed  immediate
trasformazioni agrarie, la cui esecuzione sia  incompatibile  con  la
continuazione del contratto, e il cui piano sia gia' stato dichiarato
attuabile ed utile  -  tenuto  conto  dell'interesse  generale  della
produzione agraria e delle esigenze dell'occupazione della manodopera
- dall'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, il  quale  fissa
il  termine  entro  cui  devono   essere   compiute   le   opere   di
trasformazione". 
  "Il Ministro per l'agricoltura  e  per  le  foreste  riesamina,  su
ricorso di chi  vi  ha  interesse,  i  certificati  rilasciati  dagli
Ispettorati compartimentali, a termini della presente lettera  b),  e
decide con suo decreto". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 13 giugno 1961 
 
                               GRONCHI 
 
                      FANFANI - RUMOR - GONELLA 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA 
 

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