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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273, e' modificata come
appresso:
"se il concedente voglia compiere nel fondo radicali ed immediate
trasformazioni agrarie, la cui esecuzione sia incompatibile con la
continuazione del contratto, e il cui piano sia gia' stato dichiarato
attuabile ed utile - tenuto conto dell'interesse generale della
produzione agraria e delle esigenze dell'occupazione della manodopera
- dall'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, il quale fissa
il termine entro cui devono essere compiute le opere di
trasformazione".
"Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste riesamina, su
ricorso di chi vi ha interesse, i certificati rilasciati dagli
Ispettorati compartimentali, a termini della presente lettera b), e
decide con suo decreto".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 giugno 1961
GRONCHI
FANFANI - RUMOR - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA