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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La convalida dei corsi superiori tecnici di artiglieria di cui
all'articolo 9 della legge 31 luglio 1956, n. 917, deve intendersi
estesa ai corsi di specializzazione elettronica 5°, 6° e 7°, banditi
anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211.
Agli ufficiali che abbiano superato i corsi di cui al comma
precedente ed abbiano prestato o prestino il servizio pratico
sperimentale previsto dal terzo comma dell'articolo 6 dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211,
sono applicabili le disposizioni transitorie e finali contenute negli
articoli 8, 10 e 11 della predetta legge 31 luglio 1956, n. 917.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 giugno 1961
GRONCHI
FANFANI - ANDREOTTI -
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA