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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'istituto mobiliare italiano e' autorizzato, entro il limite di
500 milioni di lire, a concedere mutui a favore delle imprese seriche
italiane che abbiano provveduto dopo il 1 luglio 1960 o che
provvederanno all'acquisto in Italia o all'estero di macchinari di
nuovo tipo per la filatura automatica della seta, compresi tutti gli
accessori meccanici necessari al funzionamento degli impianti.
I mutui previsti dalla presente legge potranno avere una durata non
maggiore di dieci anni ed i relativi interessi non potranno gravare
sulle imprese mutuatarie in misura maggiore del 3 per cento all'anno.