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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in
vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento
nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per
l'esercizio finanziario dal luglio 1961 al 30 giugno 1962, giusta
l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella A).
E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari
per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio
medesimo.