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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A modifica di quanto disposto dall'articolo 2, primo comma, della
legge 8 aprile 1958, n. 472, per gli ufficiali di complemento e della
riserva di complemento e per i sottufficiali, graduati e militari di
truppa delle categorie in congedo delle forze armate, che abbiano
prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, sono utili ai
fini di pensione, con la limitazione indicata in detto articolo,
anche i servizi comunque resi anteriormente al 10 giugno 1940.
La limitazione prevista dal primo comma dell'articolo 2 della legge
8 aprile 1958, n. 472, e richiamata nel comma precedente, non si
applica nei confronti di coloro ai quali sia stata o possa essere
liquidata pensione vitalizia come ufficiali di complemento o della
riserva di complemento o come sottufficiali, graduati o militari di
truppa delle categorie in congedo.