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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nell'avviamento degli allievi ai corsi di addestramento
professionale e' riservato ai componenti le famiglie numerose un
posto per ogni dieci, o frazione di dieci.
Ai fini della precedente disposizione sono considerate numerose le
famiglie che comprendano almeno cinque figli, fra viventi e a carico,
o caduti in guerra, o per causa di lavoro. Per usufruire di tale
quota di riserva, l'interessato deve documentare, nella domanda di
ammissione, il possesso di tale requisito specifico.