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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente
di diritto pubblico con sede in Roma, costituito dalla legge 16
giugno 1939, n. 968, per effetto della trasformazione dell'Istituto
di credito agrario per d'Italia centrale di che all'articolo 14, n.
7, del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella
legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' autorizzato ad emettere, a fronte delle operazioni
di credito agrario di miglioramento di cui all'articolo 3 del citato
regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, obbligazioni, nominative
o al portatore, rimborsabili mediante sorteggio in relazione
all'ammortamento dei mutui.