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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'articolo 6 delle disposizioni sulle importazioni ed
esportazioni temporanee approvate con decreto-legge 18 dicembre 1913,
n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunti
i seguenti comma:
"La garanzia richiesta ai sensi del comma precedente puo' essere,
tuttavia, limitata, per quanto riguarda le sovrimposte di confine, al
dieci per cento dell'ammontare delle sovraimposte medesime, quando si
tratti di operazioni di temporanea importazione di prodotti gravati
da dette sovraimposte ed effettuate da ditte di notoria solidita' o
che lavorano tali prodotti in propri stabilimenti soggetti a
permanente vigilanza finanziaria.
I crediti dell'Amministrazione finanziaria per le sovraimposte di
confine, per le multe o per le spese di ogni specie sono garantiti da
privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sui prodotti, sul
macchinario e su tutto il materiale mobile esistente negli
stabilimenti delle ditte ammesse a fruire della facilitazione di cui
al precedente comma, nonche' nei magazzini a questi stabilimenti
annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, di
pertinenza delle stesse ditte".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI -
GONELLA - PELLA -
TAVIANI - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA