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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative
riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare
approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta
modificato dall'articolo 22 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, i
commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto sono abrogati e
sostituiti dai seguenti:
"Gli iscritti nelle liste di leva marittima che all'atto
dell'arruolamento posseggono una delle lauree o uno dei diplomi
universitari o di istituto superiore oppure uno dei diplomi di scuola
media di secondo grado o titolo equipollente, stabiliti con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la
difesa, sono iscritti d'ufficio ai corsi teorico-pratici per il
reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina militare.
"Ai predetti corsi sono altresi' iscritti i cittadini che essendo
in possesso di uno dei predetti diplomi di scuola media di secondo
grado e degli altri requisiti prescritti, intendano contrarre
arruolamento volontario nella Marina prima della chiamata alle armi
della propria classe di leva.
"Con determinazione ministeriale sono stabiliti i Corpi militari
della Marina ai quali gli specifici titoli di studio danno accesso.
Qualora lo stesso titolo di studio consenta l'accesso a piu' Corpi,
e' in facolta' dell'Amministrazione disporre a quale Corpo il giovane
deve essere assegnato in relazione alle necessita' organiche e tenuto
conto dei suoi requisiti fisici e psicofisiologici".