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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A partire dal 1 luglio 1960, il contributo dello Stato a favore
della gestione per l'assicurazione di malattia ai coltivatori
diretti, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, e' corrisposto
nella misura:
a) di lire 1.500 annue per ciascun coltivatore diretto e
familiare assistibile a norma dell'articolo 22 della predetta legge;
b) di lire 2.575.000.000 a titolo di concorso globale annuo,
quale integrazione al contributo di cui all'alinea b) dell'articolo
22 della predetta legge.