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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il periodo di servizio stabilito dell'articolo 2 della legge 5
luglio 1952, n. 989, per la partecipazione degli ufficiali piloti di
complemento e dei sottufficiali piloti in servizio permanente ai
concorsi per il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti
speciale e' ridotto rispettivamente a due e quattro anni.
Nel secondo anno l'ufficiale di complemento non deve aver riportato
qualifica inferiore a "scelto".