Legge Ordinaria n. 578 del 05/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 20 luglio 1961 n. 178)
Modifica all'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sulla classificazione degli olii di oliva.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  2  della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e' sostituito
dal seguente:
  "La  denominazione  di  "olio di oliva rettificato" e' riservata al
prodotto  ottenuto da olio lampante reso commestibile con il processo
agli  alcali  o  con  processi  fisici  che  non  apportino  all'olio
modificazioni  piu'  profonde  di quelle apportate dal detto processo
agli alcali.
  "La  denominazione  di  "olio  di  sansa  di  oliva rettificato" e'
riservata  al  prodotto ottenuto con olio estratto con solventi dalla
sansa  di  oliva  e  da  olio  lavato reso commestibile come al comma
precedente.
  "Gli  olii  di  cui ai precedenti commi non devono contenere tracce
delle  sostanze chimiche adoperate e devono, avere non piu' dello 0,5
per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico.
  "Sono  considerati  non commestibili gli olii derivanti da processi
di  esterificazione  o  di sintesi, o comunque da metodi che inducano
sull'olio modificazioni piu' profonde di quelle del procedimento agli
alcali.
  "I  processi  fisici di deacidificazione debbono essere autorizzati
dal  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  d'accordo  con i
Ministeri dell'industria e commercio, della sanita', delle finanze ed
eventualmente con altri Ministeri.
  "Gli  impianti  di  esterificazione dovranno essere asportati dalle
raffinerie  di  olio  di  oliva  o essere comunque resi inservibili o
essere sigillati".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 luglio 1961

                               GRONCHI

                                                    FANFANI - RUMOR -
COLOMBO - GONELLA -
GIARDINA - TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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