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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e' sostituito
dal seguente:
"La denominazione di "olio di oliva rettificato" e' riservata al
prodotto ottenuto da olio lampante reso commestibile con il processo
agli alcali o con processi fisici che non apportino all'olio
modificazioni piu' profonde di quelle apportate dal detto processo
agli alcali.
"La denominazione di "olio di sansa di oliva rettificato" e'
riservata al prodotto ottenuto con olio estratto con solventi dalla
sansa di oliva e da olio lavato reso commestibile come al comma
precedente.
"Gli olii di cui ai precedenti commi non devono contenere tracce
delle sostanze chimiche adoperate e devono, avere non piu' dello 0,5
per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico.
"Sono considerati non commestibili gli olii derivanti da processi
di esterificazione o di sintesi, o comunque da metodi che inducano
sull'olio modificazioni piu' profonde di quelle del procedimento agli
alcali.
"I processi fisici di deacidificazione debbono essere autorizzati
dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'accordo con i
Ministeri dell'industria e commercio, della sanita', delle finanze ed
eventualmente con altri Ministeri.
"Gli impianti di esterificazione dovranno essere asportati dalle
raffinerie di olio di oliva o essere comunque resi inservibili o
essere sigillati".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - RUMOR -
COLOMBO - GONELLA -
GIARDINA - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA