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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
il "Fondo per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia del clero".
Il Fondo e' ordinato con il sistema tecnico finanziario della
capitalizzazione a premio medio generale e costituisce: una distinta
gestione dell'Istituto nazionale della previdenza, sociale.
L'istituto nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo,
ne compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attivita' e
le passivita', nonche' le entrate e le spese di esercizio.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo
gli interessi maturati sulle disponibilita' finanziarie di esso,
calcolati al saggio medio ottenuto per il totale dei suoi
investimenti, ed addebita nella stessa misura gli interessi per le
anticipazioni fornite al Fondo. - Ogni cinque anni si provvede alla
compilazione del bilancio tecnico del Fondo.