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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
il "Fondo per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia dei ministri
di culti diversi dalla religione cattolica".
Il Fondo e' ordinato con il sistema tecnico finanziario della
capitalizzazione a premio medio generale e costituisce una distinta
gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
L'istituto nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo,
ne compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attivita' e
le passivita', nonche' le entrate e le spese di esercizio.
L'istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo
gli interessi maturati sulle disponibilita' finanziarie di esso,
calcolati al saggio medio ottenuto per il totale dei suoi
investimenti, ed addebita nella stessa misura gli interessi per le
anticipazioni fornite al Fondo.
Ogni cinque anni si provvede alla compilazione del bilancio tecnico
del Fondo.