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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, Amministrazione
statale con ordinamento autonomo, cui presiede il Ministro per i
lavori pubblici, assume la denominazione di "Azienda nazionale
autonoma delle strade" (A.N.A.S.).