Legge Ordinaria n. 635 del 05/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 28 luglio 1961 n. 185)
Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti, alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere
e   a   gestire   per  conto  dello  Stato,  in  assicurazione  o  in
riassicurazione  da  imprese di assicurazione autorizzate a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 149:
    a)  la  garanzia  dei  crediti,  per capitale e interessi, che le
imprese  italiane  concedono  per  l'esportazione di merci e servizi,
relativamente  ai  rischi indicati nello articolo 3, per l'esecuzione
di  lavori all'estero, compresi gli studi e le progettazioni e per la
vendita  di  prodotti  nazionali  costituiti  in deposito all'estero,
relativamente  e  ai  rischi  indicati  ai  numeri  19,2),3),5)  e 6)
dell'articolo 3:
    b)   la  garanzia  sui  prodotti  nazionali  costituiti  deposito
all'estero per la vendita, relativamente ai rischi indicati ai numeri
1)  e 2) dell'articolo 3 e quella relativa all'esecuzione da parte di
imprese   nazionali  di  lavori  all'estero,  in  ordine  agli  oneri
derivanti  dallo  studio  e dalla progettazioni, dalle attrezzature e
dai  macchinari  per  l'allestimento dei cantieri, nonche' dai lavori
previsti fino al primo stato di avanzamento, per i rischi indicati ai
numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 3;
    c)  la  garanzia,  relativamente  al  rischio  indicato  al n. 7)
dell'articolo  3,  nei  casi  in  cui  venga convenuta la clausola di
"prezzo fisso" nel contratto di fornitura.
  Sono  considerate imprese nazionali, a fini dell'applicazione della
presente  legge,  anche  le  imprese  aventi sede all'estero qualora,
quale   che   sia   la   loro  forma  giuridica,  sia  prevalente  la
partecipazione  diretta od indiretta al capitale di persone fisiche o
giuridiche  italiane.  In  tal  caso,  la  copertura  assicurativa e'
limitata alla quota di partecipazione italiana.
  La  durata  delle  garanzie  di  cui alle lettere a) e b) del comma
precedente  non  puo'  superare  i  cinque  anni  dal  momento  della
spedizione  o  della  consegna  delle  merci  o dell'espletamento dei
servizi,  i  quattro  anni  dall'inizio dei lavori e i due anni dalla
spedizione  o  dalla vendita dei prodotti costituiti in deposito allo
estero.  La  durata  della  garanzia di cui alla lettera e) del comma
precedente  non  puo'  superare  il periodo intercorrente tra la data
d'inizio   dell'espletamento   e   quella   del  completamento  della
fornitura.
  Su  proposta  del  Comitato di cui all'articolo 9, il Ministero del
tesoro  puo'  consentire  l'assunzione di garanzie statali per durate
che oltrepassino quelle previste dal comma precedente.
  L'Istituto   terra'   una  gestione  separata  per  l'assicurazione
relativa ai rischi contemplati nella presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)