Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere
e a gestire per conto dello Stato, in assicurazione o in
riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 149:
a) la garanzia dei crediti, per capitale e interessi, che le
imprese italiane concedono per l'esportazione di merci e servizi,
relativamente ai rischi indicati nello articolo 3, per l'esecuzione
di lavori all'estero, compresi gli studi e le progettazioni e per la
vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero,
relativamente e ai rischi indicati ai numeri 19,2),3),5) e 6)
dell'articolo 3:
b) la garanzia sui prodotti nazionali costituiti deposito
all'estero per la vendita, relativamente ai rischi indicati ai numeri
1) e 2) dell'articolo 3 e quella relativa all'esecuzione da parte di
imprese nazionali di lavori all'estero, in ordine agli oneri
derivanti dallo studio e dalla progettazioni, dalle attrezzature e
dai macchinari per l'allestimento dei cantieri, nonche' dai lavori
previsti fino al primo stato di avanzamento, per i rischi indicati ai
numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 3;
c) la garanzia, relativamente al rischio indicato al n. 7)
dell'articolo 3, nei casi in cui venga convenuta la clausola di
"prezzo fisso" nel contratto di fornitura.
Sono considerate imprese nazionali, a fini dell'applicazione della
presente legge, anche le imprese aventi sede all'estero qualora,
quale che sia la loro forma giuridica, sia prevalente la
partecipazione diretta od indiretta al capitale di persone fisiche o
giuridiche italiane. In tal caso, la copertura assicurativa e'
limitata alla quota di partecipazione italiana.
La durata delle garanzie di cui alle lettere a) e b) del comma
precedente non puo' superare i cinque anni dal momento della
spedizione o della consegna delle merci o dell'espletamento dei
servizi, i quattro anni dall'inizio dei lavori e i due anni dalla
spedizione o dalla vendita dei prodotti costituiti in deposito allo
estero. La durata della garanzia di cui alla lettera e) del comma
precedente non puo' superare il periodo intercorrente tra la data
d'inizio dell'espletamento e quella del completamento della
fornitura.
Su proposta del Comitato di cui all'articolo 9, il Ministero del
tesoro puo' consentire l'assunzione di garanzie statali per durate
che oltrepassino quelle previste dal comma precedente.
L'Istituto terra' una gestione separata per l'assicurazione
relativa ai rischi contemplati nella presente legge.