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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Pubbliche affissioni e pubblicita' affine
Sotto la denominazione di pubbliche affissioni e' compresa
l'esposizione di manifesti, avvisi, fotografie od altri mezzi
pubblicitari stampati, litografati o manoscritti su carta, cartone od
altro materiale simile, in modo da essere totalmente visibile dalle
vie o dalle piazze pubbliche.
E' compresa sotto la denominazione di pubblicita' affine ogni altra
forma pubblicitaria eseguita con qualsiasi mezzo visivo od acustico,
in modo da essere interamente visibile o percepibile dalle vie o
dalle piazze pubbliche.
Ai fini della presente legge non e' considerata pubblicita' affine
la esposizione di insegne, soggette alla relativa tassa, come
previsto dall'articolo 201 del testo unico per la finanza locale
approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, intendendosi
per tali le scritte, tabelle e simili a carattere permanente e su
materia diversa dalla carta, esposte esclusivamente nella sede di un
esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che
contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta,
la qualita' dell'esercizio o la sua attivita' permanente,
l'indicazione generica delle merci vendute.
Nulla, tuttavia, e' innovato ai disposti di cui ai commi primo e
terzo dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417.