Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il personale militare dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, destinato isolatamente presso Delegazioni o
Rappresentanze militari all'estero, per un periodo superiore a 6
mesi, percepisce:
a) lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e
continuativo previsti per l'interno;
b) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile
ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore
per il Paese di destinazione;
c) le indennita' che possono spettare ai sensi delle disposizioni
contenute negli articoli che seguono.
Le disposizioni che precedono si applicano altresi' in caso di
destinazione all'estero presso enti, comandi od organismi
internazionali dai quali non siano corrisposti stipendi o paghe.
Eventuali particolari indennita' o contributi alle spese connesse
alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti,
comandi od organismi, saranno detratti dal trattamento di cui al
primo comma.