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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli ufficiali delle Forze armate che abbiano percepito
l'indennita' di aeronavigazione per attivita' paracadutistica di cui
all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, sono
estese, ai fini della liquidazione delle pensioni normali e delle
pensioni privilegiate per ferite e infermita' contratte per causa del
servizio da paracadutista, comprese quelle riportate durante lo
svolgimento di attivita' di volo, le disposizioni previste
dall'articolo 1 del regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, per
gli ufficiali che abbiano percepito l'indennita' di aeronavigazione.
Ai sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate che
abbiano percepito l'indennita' di aeronavigazione per attivita'
paracadutistica di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25
gennaio 1939, n. 204, sono estese, ai fini indicati nel comma
precedente, le disposizioni previste dall'articolo 2 del regio
decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, per i sottufficiali e militari
di truppa che abbiano percepito l'indennita' di pilotaggio.