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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n.
103, 6 sostituito dal seguente:
"La Cassa depositi e prestiti e gli Istituti previdenziali e di
assicurazione sono autorizzati a concedere al comune di Roma, per il
finanziamento di opere pubbliche di sua competenza, mutui per un
ammontare complessivo di 75 miliardi, a partire dal 1 gennaio 1953 e
fino al 31 dicembre 1962".