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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La facolta' prevista dall'articolo 1 della legge 25 aprile 1957, n.
308, di attribuire, fino al 31 dicembre 1960, ad ufficiali
dell'Esercito la presidenza dei Consigli di leva e delle Commissioni
mobili di leva quando la situazione deficitaria del relativo ruolo
organico non consenta di destinare all'anzidetta presidenza un
commissario di leva, puo' essere esercitata, fino ad 31 dicembre
1963.