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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 30
luglio 1959, n. 623, sono prorogati dal 30 giugno 1961 al 30 giugno
1963, per la presentazione delle domande di finanziamento, e dal 31
dicembre 1961 al 31 dicembre 1963 per la stipulazione dei relativi
contratti.