Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione
di case di abitazione dagli articoli 13, 14, 16 e 18 della legge 2
luglio 1949, n. 408, e successive proroghe e modificazioni, sono
estese agli edifici contemplati dall'articolo 2, comma secondo, del
regio decreto 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5
gennaio 1939, n. 35.
Le agevolazioni si applicano anche all'ampliamento ed al
completamento degli edifici gia' costruiti o in corso di costruzione.