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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In ciascuna provincia della Sicilia il provveditore agli studi
costituisce, in conformita' delle norme vigenti in materia di
concorsi magistrali, Commissioni giudicatrici aventi il compito di
riesaminare i titoli a suo tempo prodotti:
a) dagli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni previste
dall'articolo 7, comma primo, n. 1, della legge 27 novembre 1954, n.
1170, parteciparono al concorso indetto con decreto assessoriale n.
206 del 18 gennaio 1956;
b) dagli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni previste
dall'articolo 7, comma primo, n. 2, della legge 27 novembre 1954, n.
1170, parteciparono al concorso indetto con decreto assessoriale 27
aprile 1957, n. 700, e superarono le relative prove di esame.
Gli insegnanti di cui alla lettera a) del precedente comma, qualora
consegnano, sulla base dei criteri di valutazione applicati nei
concorsi svoltisi nelle altre Province in attuazione della legge 27
novembre 1954, n. 1170, un punteggio complessivo non inferiore a
105-175, sono assunti in ruolo entro il limite del 60 per cento dei
posti istituiti nel ruolo in soprannumero, nonche' entro il limite
del 60 per cento dei posti resisi vacanti nello stesso ruolo
all'inizio degli anni scolastici 1956.1.56-57, 1957-58 e 1958-59.
Gli insegnanti di cui alla lettera b) del precedente comma qualora
consegnano, nella votazione complessiva risultante dalla somma del
punteggio riportato nelle prove di esame del concorso indetto con
decreto assessoriale del 27 aprile 1957, n. 706, e del punteggio che
sara' attribuito per i titoli sulla base dei criteri di valutazione
applicati nei concorsi svoltisi nelle altre Province in attuazione
della legge 27 novembre 1954, n. 1170, un punteggio non inferiore a
105-175, sono assunti in ruolo entro il limite del 40 per cento dei
posti istituiti nel ruolo in soprannumero, nonche' entro il limite
del 40 per cento dei posti resisi vacanti nello stesso ruolo
all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59.
Ai fini della determinazione degli aventi diritto alla assunzione
in ruolo, sono compilate distinte graduatorie per posti maschili,
femminili e misti; nella graduatoria per posti misti sono iscritti
soltanto i maestri e le maestre non compresi nelle altre due
graduatorie.
Qualora i posti da conferire agli insegnanti di cui alle lettere a)
e b) del primo comma non siano tutti coperti, si applicano le
disposizioni di cui alla legge 27 novembre 1954, n. 1170, articolo 8,
ultimo comma e della legge 6 luglio 1956, n. 717, articolo 3, ultimo
comma.