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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il prezzo di cessione per quintale-grado delle barbabietole da
zucchero di raccolto 1959 e 1960, per una polarizzazione media
generale di campagna del 13,20 per cento, e' di lire 55,8426.
Per una polarizzazione media generale di campagna delle
barbabietole da zucchero superiore a 13,20, il prezzo per grado
polarimetrico e' uguale a lire 73,71 moltiplicate per la percentuale
di resa corrispondente, di cui alla seguente tabella:
---------------------------------------------------------------------
Polarizzazione
Percentuale
Polarizzazione
Percentuale
media generale
di resa
media generale
di resa
di tutte
corrispondente
di tutte
corrispondente
le fabbriche
le fabbriche
---------------------------------------------------------------------
13,20
0,7576
15,40
0,7796
13,30
0,7586
15,50
0,7806
13,40
0,7596
15,60
0,7816
13,50
0,7606
15,70
0,7826
13,60
0,7616
15,80
0,7836
13,70
0,7626
15,90
0,7846
13,80
0,7636
16 -
0,7856
13,90
0,7646
16.10
0,7866
14 -
0,7656
16,20
0,7876
14,10
0,7666
16,30
0,7886
14,20
0,7676
16,40
0,7896
14,30
0,7686
16,50
0,7906
14,40
0,7696
16,60
0,7916
14,50
0,7706
16,70
0,7926
14,60
0,7716
16,80
0,7936
14,70
0,7726
16,90
0,7946
14,80
0,7736
17 -
0,7956
14,90
0,7746
17,10
0,7966
15 -
0,7756
17,20
0,7976
15,10
0,7766
17,30
0,7986
15,20
0,7776
17,40
0,7996
15,30
0,7786
17,50
0,8006
L'importo dovuto dalle societa' saccarifere ai singoli coltivatori,
quale corrispettivo delle barbabietole consegnate per la lavorazione
a zucchero, e' costituito dal prezzo per grado polarimetrico,
corrispondente alla polarizzazione media, generale di campagna delle
barbabietole, di cui al secondo comma del presente articolo,
moltiplicato per il totale dei quintali-grado consegnati da i
coltivatori medesimi.
E' nulla ogni clausola dei singoli contratti stipulati fra
coltivatori e industriali zuccherieri, in contrasto con la presente
legge.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili a
tutti i rapporti contrattuali non ancora esauriti o non ancora
definiti con sentenza passata in cosa giudicata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - RUMOR
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA