Legge Ordinaria n. 685 del 21/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 3 agosto 1961 n. 191)
Ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle Facoltà universitarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  diplomati  degli Istituti tecnici hanno diritto di accedere alle
Facolta' universitarie, secondo le norme degli articoli seguenti.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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