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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ospedali generali con non meno di 200 letti e,
indipendentemente dall'esistenza e dal numero dei posti letto, gli
ospedali e gli istituti di cura specializzati, comunque denominati,
ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali,
appartenenti o comunque dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni
civili o militari dello Stato o da altri Enti pubblici, sono tenuti
ad introdurre nei rispettivi organici almeno un posto di ruolo di
massaggiatore o massofisioterapista, ove non esista, e a conferire
tale posto a un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato.
Sono ugualmente tenuti ad assumere un massaggiatore o
massofisioterapista cieco diplomato le case di cura generali con non
meno di 200 letti e, indipendentemente dall'esistenza e dal numero
dei posti letto, le case di cura specializzate, comunque denominate,
ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali, gestiti
da privati.
I limiti di eta' per le assunzioni previste dal primo comma sono
fissati dai 21 ai 45 anni.