Legge Ordinaria n. 686 del 21/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 3 agosto 1961 n. 191)
Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli   ospedali   generali   con   non   meno   di   200   letti  e,
indipendentemente  dall'esistenza  e  dal numero dei posti letto, gli
ospedali  e  gli istituti di cura specializzati, comunque denominati,
ove  si  praticano  cure  ortopediche  e  gli  stabilimenti  termali,
appartenenti  o  comunque  dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni
civili  o  militari dello Stato o da altri Enti pubblici, sono tenuti
ad  introdurre  nei  rispettivi  organici almeno un posto di ruolo di
massaggiatore  o  massofisioterapista,  ove non esista, e a conferire
tale posto a un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato.
  Sono   ugualmente   tenuti   ad   assumere   un   massaggiatore   o
massofisioterapista  cieco diplomato le case di cura generali con non
meno  di  200  letti e, indipendentemente dall'esistenza e dal numero
dei  posti letto, le case di cura specializzate, comunque denominate,
ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali, gestiti
da privati.
  I  limiti  di  eta' per le assunzioni previste dal primo comma sono
fissati dai 21 ai 45 anni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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