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La Camera dei deputati ed Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il Ministero della pubblica istruzione, a richiesta
dell'interessato, rilascia regolare attestazione di ogni risultato
conseguito nelle prove di esame di concorso a cattedre per
l'insegnamento secondario oppure in esami di abilitazione
all'insegnamento banditi anteriormente al 28 ottobre 1957.
Gli aspiranti al conferimento degli incarichi e supplenze e i
partecipanti ai concorsi a cattedre hanno diritto di presentare, al
fine della valutazione dei titoli, l'attestato del risultato piu'
favorevole.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma addi', 24 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA