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La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' vietato l'impiego del carbonato di piombo (biacca), del solfato
di piombo e degli altri pigmenti contenenti dette sostanze, nei
lavori di pittura e di verniciatura, salve le deroghe e le eccezioni
stabilite negli articoli seguenti.