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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Lo stato del militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza - appuntato, guardia scelta e guardia - e' costituito dal
complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.
Lo stato sorge col conferimento del grado e cessa con la perdita
dello stesso.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
deve esercitare le sue funzioni curando, in conformita' alla legge,
l'interesse dello Stato per il pubblico bene, serbare scrupolosamente
il segreto di ufficio e confermare la sua condotta, anche privata,
alle tradizioni del Corpo, alla dignita' del grado e ai doveri
inerenti alla qualifica di agente di polizia giudiziaria.