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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' fissa annua di lire 400, computabile per la pensione,
spettante ai primi capitani dell'Esercito, ai primi tenenti di
vascello e ai primi capitani della Marina, dell'Aeronautica, del
Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza, e' elevata a lire 12.000.
Le pensioni ordinarie liquidate agli ufficiali di cui al precedente
comma, cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono riliquidate di ufficio, con effetto
dal 1 luglio 1960 o dalla data di cessazione dal servizio se
posteriore, considerando l'indennita', suddetta nella nuova misura di
lire 12.000 annue.
Agli ufficiali di cui al primo comma e' dovuta l'indennita'
militare del grado superiore.